Ebike, pedelec, Epac… chiamatele pure come volete, ma la realtà rimane una sola: la bicicletta elettrica in questi ultimi anni ha conosciuto un successo sempre maggiore, che non accenna rallentamenti e che ha comportato una diffusione del mezzo in grado di cogliere tutti quanti di sorpresa, perfino molti addetti ai lavori e produttori.

Questa “esplosione elettrica” ha preso alla sprovvista non solo noi ma anche il mondo delle parole e delle leggi, che fino a pochi mesi fa ha continuato a operare secondo regole e definizioni ormai superate dagli eventi.

Una ebike di assistenza superiore ai 25 km/h

Bicicletta elettrica o moto? Il confine è sempre più labile e servono nuove categorie e nuove normative.

Per cercare di capire cosa è stato fatto per le e-bike e come cambieranno alcune norme che regolano questo settore, ripassiamo prima di tutto come l’Unione Europea definisce questi mezzi, secondo la direttiva 2002/24:

“(…) dotati di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 kW la cui alimentazione è progressivamente ridotta e infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare”.

Una definizione come questa equipara le e-bike alle biciclette tradizionali e ne consegue che non ci sono obblighi di omologazione né particolari divieti.

Nel frattempo però abbiamo visto nascere degli autentici “mostri” elettrici, capaci di fornire livelli di assistenza ben fuori da quanto previsto dalla legge, e gli eventuali controlli sono ridotti e casuali se confrontati con quelli che avvengono per scooter e moto.

Le nuove definizioni e norme vigenti dal primo gennaio 2016 avvicinano alcuni modelli di bicicletta elettrica proprio a scooter e moto, con i conseguenti obblighi e omologazioni.
Ecco le due specifiche categorie che interesseranno i proprietari di queste speed pedelec e modelli di potenza superiore al comune:

L1eA: sono compresi cicli (a 2 o 3 ruote) con trazione a pedale e motore elettrico ausiliario di potenza nominale inferiore ai 1000 W e impossibilitato a fornire assistenza superiore ai 25 km/h.

L1eB: ricadono in questa classificazione i cicli con motore elettrico con potenza che può arrivare fino a 4000 W e velocità di costruzione entro i 45 km/h.

Un casco da ciclista color arancione

Obblighi o meno, non dovremmo aver bisogno di leggi per capire l’importanza dell’uso del casco.

Bisogna ricordare comunque che si tratta di lavori ancora “in corso”, visto che la Comunità Europea sta anche procedendo a rivedere alcuni standard riguardanti sia la parte ciclistica che quella elettrica, ma per il momento qui in Italia possiamo trarre alcune semplici conclusioni.

La categoria L1eB è infatti assimilabile ai ciclomotori e deve quindi rispettare i consueti obblighi (età, targa, casco, assicurazione, eventuale patente), mentre la L1eA è un po’ più difficile da determinare, gli obblighi cambiano da Paese a Paese.

Per maggiori informazioni su questi cambiamenti e le conseguenti normative, è possibile consultare il sito ufficiale dell’Associazione Nazionale Ciclo e Motociclo e Accessori.

E ricordiamoci che, norme o meno, esiste un qualcosa di più forte della Legge: l’intelligenza. Anche quando non è obbligatorio, che si vada a 10 o a 45 km/h, cerchiamo di usare sempre il casco!

iscrizione newsletter

Iscriviti alla newsletter di BiciLive.it


Ho letto e accetto le Politiche di Privacy

A proposito dell'autore

Grande appassionato di natura, cinema e scrittura, collabora da anni con siti di musica, cinema, spettacolo e informazione occupandosi di varie tematiche. Milano gli ha fatto scoprire il mondo della bicicletta e da allora il suo amore per le due ruote continua a crescere inarrestabile.